Lettera all'imprenditore n°151 del

21 Aprile 2020

Decreto Liquidità Focus Internazionalizzazione

L’articolo 2 del Decreto “Liquidità” introduce “misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese” all’estero. Il decreto, modificando l’articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, potenzia la capacità di SACE di erogare garanzie nella sua tradizionale attività, ovvero quella di prestare servizi assicurativi e finanziari alle imprese italiane che lavorano all’estero.

Il Decreto “Liquidità”, attivando un meccanismo di coassicurazione, ha aumentato di 200 miliardi il plafond di SACE al fine di erogare ulteriori garanzie con gli attuali strumenti già ampiamente utilizzati e conosciuti dalle imprese. Con questo meccanismo, lo Stato si accollerà il 90% dei rischi contratti da SACE sulle nuove operazioni deliberate.

Il decreto non prevede limiti, costi o particolari procedure diversi da quelli attualmente previsti da SACE. Raccomanda solamente di indirizzare questi aiuti principalmente ai settori strategici, ovvero: energia, trasporti, sicurezza alimentare, gestione della privacy, robotica, cybersecurity, semiconduttori, nanotecnologie, biotecnologie e altri ancora.

Nell’articolo 2 del Decreto viene istituito il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione, che delibererà, su proposta di SACE, il piano annuale di attività, definendo l’ammontare di operazioni da assicurare e strutturando il cosiddetto Risk Appetite Framework, ossia un sistema atto alla definizione della propensione al rischio e delle soglie di tolleranza, ovvero definirà le strategie operative e di investimento di SACE.

Questa misura non ha portafoglio, ovvero il Governo non ha destinato alcuna risorsa per finanziare questo intervento, rinviando eventuali capitoli di spesa a successivi provvedimenti. Attualmente il decreto prevede di finanziare questa manovra attraverso l’istituzione di un Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato, alimentato con i premi riscossi da SACE, al netto delle commissioni trattenute, ovvero lo Stato finanzierà questi 200 miliardi di garanzie attraverso gli introiti delle commissioni che le aziende pagheranno a SACE per ottenere le garanzie.

Quali sono gli strumenti di SACE che posso utilizzare?

Gli strumenti a supporto delle aziende offerti da SACE rimangono quelli che già conosciamo, ossia finanziamenti agevolati, investimenti in equity e interventi volti alla stabilizzazione del tasso di interesse per operazioni di credito all’export.

Tra la gamma di finanziamenti agevolati, si segnalano:

  • Supporto fino a € 100.000 per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali e missioni di sistema, al fine di approcciare nuovi mercati;
  • Da € 50.000 a € 2,5 milioni per il finanziamento del set-up di strutture commerciali permanenti all’interno di nuovi mercati;
  • Finanziamenti fino a € 150.000 per studi di fattibilità relativi a investimenti commerciali e fino a € 300.000 per investimenti in strutture produttive;
  • Fino a € 300.000 per programmi di formazione del personale nell’ambito di operazioni di investimento all’estero;
  • Supporto all’inserimento di Temporary Export Manager per Paesi target extra-UE (da € 25.000 a € 150.000);
  • Supporto allo sviluppo dell’E-commerce in Paesi extra-UE (da € 25.000 a € 300.000).
  • Finanziamenti fino a € 400.000 per la patrimonializzazione di piccole e medie imprese italiane esportatrici.

Per quanto riguarda gli investimenti in equity, SACE può partecipare nel capitale di società con una quota minoritaria. Inoltre:

  • Le imprese che investono in un Paese extra-UE possono beneficiare di un contributo in conto interessi;
  • Le imprese che investono in aree geografiche di interesse strategico (Cina, Balcani, Africa e Medio Oriente, Russia e Paesi Caucasici, India e Paesi de Sud Est asiatico colpiti dallo tsunami, America Centrale e Meridionale) possono usufruire della partecipazione del Fondo di Venture Capital, che è aggiuntiva rispetto alla partecipazione di SACE. In tal caso, l’entità totale della partecipazione non potrà eccedere il 49% del capitale dell’impresa estera.

 

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